Page 62 - BELLEZZA IN FARMACIA
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normative Bellezza Farmacia












“responsabile del prodotto”, perché in realtà tale catena distributiva diverso dalla Persona
figura non esiste nel Regolamento 1223/2009. Responsabile, dal grossista di grandi dimensioni fino
Il Direttore Tecnico era una figura prevista dalla legge al negozio per la vendita al dettaglio dei prodotti.
italiana, ma non dalla Direttiva Europea; quindi il Oggi tutti i distributori hanno quindi esplicitamente
nuovo regolamento di fatto non cambia nulla, perché l’obbligo di verificare che l’etichetta dei prodotti
già nella vecchia Direttiva era compito contenga tutte le informazioni previste e che tali
dell’imprenditore assicurarsi che nel corso della informazioni siano presenti nella lingua prevista per il
produzione dei cosmetici venissero applicate le Buone Paese dell’UE dove il prodotto viene da loro venduto,
Pratiche di Fabbricazione. oltre a garantire che le condizioni di stoccaggio o di
Il legislatore italiano aveva affiancato all’imprenditore trasporto non ne pregiudichino la conformità.
la figura del Direttore Tecnico con il compito e la Un altro onere introdotto dal regolamento ed affidato
responsabilità di assicurare l’applicazione delle Buone al distributore riguarda la necessità di intervento di
Pratiche di Fabbricazione. Il miglioramento introdotto quest’ultimo in caso di non conformità del prodotto,


























dal regolamento è rappresentato dalla novità che dovrà essere reso conforme prima di continuarne
dell’obbligo di applicare le norme di buona la commercializzazione, così come vengono previsti
fabbricazione con l’esplicito riferimento alle Linee specifici adempimenti qualora il prodotto cosmetico
Guida GMP ISO 22716, che prevedono l’esistenza in presenti un rischio per la salute umana.
ciascuna azienda di un organigramma che permetta Anche in questo non si tratta di una vera rivoluzione,
una chiara suddivisione delle responsabilità tra le ma viene solo meglio precisato e chiarito quanto era
varie funzioni aziendali, raggiungendo così l’obiettivo già implicito nella precedente legislazione.
di assicurare che la produzione dei cosmetici avvenga Una importante novità riguarda invece il ruolo del
sempre nel rispetto di un “sistema qualità” che distributore nella procedura di segnalazione di effetti
garantisca al consumatore prodotti sicuri ed efficaci. indesiderabili gravi, dove è previsto l’obbligo di
segnalazione all’autorità competente in applicazione
Cosa è cambiato per i distributori? delle specifiche linee guida messe a punto dalla
Il nuovo regolamento ha precisato compiti e Commissione Europea.
responsabilità per i distributori, partendo proprio dalla
definizione stessa di “distributore”, che in effetti non è In tema di tossicità dei prodotti, quali sono stati gli
solo una azienda che acquisisce prodotti da una effetti positivi dell’applicazione del Regolamento?
impresa cosmetica in un Paese dell’Unione Europea Avete già dei numeri che dimostrino la maggiore
per venderli in un altro, ma è un qualsiasi anello della sicurezza per la salute dei consumatori assicurata


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